A decorrere dal 1 gennaio 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il Regolamento (UE) n. 517/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti, apparecchiature e prodotti:
Il Gruppo Ciicai, in quanto rivenditore di prodotti contenenti questo genere di gas, è tenuto a prestare maggiore attenzione all'articolo 11 del suddetto regolamento. L’articolo 11 del regolamento (UE) n. 514/2014 tratta le nuove forme di restrizione applicate all'immissione in commercio di tali gas.
Nello specifico, il commercio di tale genere di prodotti è consentito esclusivamente previa presentazione dell’adeguata certificazione descritta nell'articolo 10.
Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a (e acquistati da) imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.
Infine le apparecchiature non ermeticamente sigillate o caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione venga effettuata da un’impresa certificata.