L'agenzia dell'Entrate ha pubblicato una nuova circolare tesa a chiarire ulteriormente l'applicazione dell'aliquota al 10% alla quota spettante dei beni significativi, quali ad esempio:
In quest'ultima circolare specifica che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati, ad esempio, le stufe a pellet utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, sono assimilate alle caldaie; tuttavia la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia.
Nella determinazione del valore dei beni significativi non deve essere considerato il ricarico aggiunto al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: conta solo il costo “originario”.